Assicurazione per Cani

Assicurazioni per cani Non tutti sanno che chi possiede determinate razze di cani è obbligato a stipulare una polizza assicurativa sul cane. Ma l'assicurazione sul cane può essere stipulata per vari motivi, ad esempio per tutelarsi nel malaugurato caso in cui il cane venga investito da un'auto o in caso di danni provocati dal proprio cane.

Secondo l'articolo 2052 del Codice Civile, infatti, il prioritario del cane è responsabile per i danni causati dall'animale. Quindi, a parte per le razze di cani per cui l'assicurazione è obbligatoria, è sempre conveniente stipulare una polizza assicurativa sul proprio cane.

L'Ordinanza 27 Agosto 2004 del Ministero della Salute sulla Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 213 del 10/09/2004), sancisce l'obbligo dell'assicurazione per i cani delle seguenti razze:

  • American Bulldog
  • Cane da pastore di Charplanina
  • Cane da pastore dell'Anatolia
  • Cane da pastore dell'Asia centrale
  • Cane da pastore del Caucaso
  • Cane da Serra da Estreilla
  • Dogo Argentino
  • Fila brazileiro
  • Mastino napoletano
  • Perro da canapo majoero
  • Perro da presa canario
  • Perro da presa Mallorquin
  • Pit bull
  • Pitt bull mastiff
  • Pit bull terrier
  • Rafeiro do alentejo
  • Rottweiler
  • Tosa inu
L'assicurazione dei cani "aggressivi" ha come scopo quello di tutelare le parti lese in caso di danni causati dall'animale.

Cosa succede se non si stipula l'assicurazione cani obbligatoria?

Nel caso si possieda un cane di una razza elencata nell'Ordinanza del Ministro della Salute e non si stipuli la polizza di assicurazione, si rischia una multa di 206 euro e anche l'arresto per 90 giorni.



Polizze di assicurazione per cani

Ecco le polizze assicurative per cani proposte da alcune compagnie di assicurazione.

INA ASSITALIA - LA POLIZZA DEL CANE
Questa polizza copre l'assicurato e chi tiene in consegna il cane in caso di danni provocati dal cane a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà, il possesso e l'uso dei cani.
www.polizzadelcane.com

GENIALLOYD - RC CANE E GATTO
Per proteggere l'assicurato e la sua famiglia dai danni provati a terzi dal cane.
www.genialloyd.it/GlfeWeb/gl/it/home/chisiamo/promozioni-iniziative/news/anniprecedenti/rcanimalidomestici.html

BROKER ONLINE - ANIMALI DOMESTICI E NON SOLO...
Assicurazione che rimborsa le spese veterinarie in caso di malattia o infortunio del cane e le spese di pensione e custodia del cane infortunato. La polizza copre anche la responsabilità civile (RC) del capofamiglia per i danni causati dal cane a terzi.
www.brokeronline.it/Brol/Polizze.nsf/0/0B94E1497FC75197C125770C00350416?OpenDocument

Assicurazione per cani: Leggi e Norme

Ordinanza 27 agosto 2004
Ministero della Salute. Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani
(GU n. 213 del 10-9-2004)


IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività; d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.
3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2004
Il Ministro: Sirchia

Allegato
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Mastino napoletano;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff:
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.

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Codice Civile - Art. 2052: Danno cagionato da animali
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).